Seggiolini bambini e cinture sicurezza
Ultima modifica 3 gennaio 2023
SEGGIOLINI E ADATTATORI PER BAMBINI:
I bambini di statura inferiore a mt 1,50 quando viaggiano sulle vetture devono essere trattenuti da idonei sistemi di ritenuta, ovvero i cosiddetti "seggiolini" e "adattatori".
A seconda del peso del bambino si distinguono i seguenti gruppi:
- gruppo 0: bambini di peso inferiore a 10 kg;
- gruppo 0+: bambini di peso inferiore a 13 kg;
- gruppo 1: bambini di peso compreso tra i 9 e i 18 kg;
- gruppo 2: bambini di peso compreso tra i 15 e i 25 kg;
- gruppo 3: bambini di peso compreso tra i 22 e i 36 kg.
I sistemi di ritenuta devono essere di tipo omologato e deve essere montato sul sedile posteriore del veicolo. Può essere montato sul sedile anteriore soltanto se il bambino ha più di tre anni ed una statura superiore a mt 1,50.
SANZIONI:
Trasporto di passeggero minore avente statura inferiore a mt. 1,50 non trattenuto da idoneo sistema di sicurezza, sistema non adeguato o non omologato (art.172). La sanzione si applica al conducente.
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 entro 60 giorni dalla contestazione;
€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione.
SANZIONE ACCESSORIA: Alla seconda violazione uguale nel periodo di 2 anni, consegue la sospensione della patente di guida del conducente da 15 giorni a 2 mesi.
PUNTI: Decurtazione punti 05 patente del conducente.
CINTURE DI SICUREZZA
DOTAZIONE
Sono obbligati a portare installate le cinture di sicurezza i veicoli per il trasporto di persone che siano predisposti fin dall'origine con idonei punti di attacco.
Hanno l'obbligo di far uso delle cinture di sicurezza in ogni condizione di marcia del veicolo:
- il conducente e i passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto di persone nonchè dei veicoli per il trasporto di merci;
- i passeggeri dei veicoli per il trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere se di età superiore a 3 anni.
SANZIONI:
Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 172 C.d.S.). Sanzione valida sia per il conducente che per il passeggero maggiorenne.
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 entro 60 giorni dalla contestazione;
€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione.
SANZIONI ACCESSORIE: Alla seconda violazione uguale nel biennio, sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (per il solo conducente senza cintura);
PUNTI: Decurtazione di 5 punti dalla patente (per il solo conducente senza cintura).
Inefficienza dei dispositivi di ritenuta (perchè rotti, non funzionanti, ecc.)
SANZIONE PECUNIARIA: € 80,00 entro 60 giorni dalla contestazione;
€ 56,00 entro 5 giorni dalla contestazione.
SANZIONI ACCESSORIE: Alla seconda violazione uguale nel biennio, sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
PUNTI: Decurtazione di 5 punti dalla patente.
Alterazione del funzionamento delle cinture (perchè si ostacola o si altera il normale funzionamento con stratagemmi):
SANZIONE PECUNIARIA: € 40,00 entro 60 giorni dalla contestazione;
€ 28,00 entro 5 giorni dalla contestazione.
PUNTI: Decurtazione di 5 punti dalla patente.
ESENZIONE DALL'USO DI CINTURA DI SICUREZZA
- Forze di Polizia e Corpi di Polizia Municipale e Provinciale nell'espletamento di servizi di emergenza;
- Forze Armate nell'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
- Addetti ai servizi sanitari e antincendio durante gli interventi di emergenza;
- Conducenti di veicoli per raccolta e trasporto rifiuti o impiegati di attività di igiene ambientale nei centri abitati;
- Addetti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- Istruttori di guida nell'esercizio delle loro funzioni;
- Persone cui l'uso delle cinture è controindicato per particolari patologie o conduizioni fisiche, come da certificazione ASL o di Stato UE;
- Donne in stato di gravidanza munite di certificato medico attestante le condizioni di rischio derivanti dall'uso delle cinture di sicurezza;
- Passeggeri di veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto locale di passeggeri in piedi e circolanti in zona urbana.
Polizia Locale, P.zza Aldo Moro, 1 - Piano Terra