La patente di guida

Ultima modifica 3 gennaio 2023

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
 
SMARRIMENTO-FURTO-DISTRUZIONE-DETERIORAMENTO DELLA PATENTE (o della CARTA DI CIRCOLAZIONE)
I D.P.R. (Decreto Presidente della Repubblica) 9 Marzo 2000 n. 104 e 9 Marzo 2000 n. 105 hanno stabilito che in caso di samrrimento/furto/distruzione/deterioramento della patente di guida bisogna fare denuncia ad un comando di polizia.  

QUANDO FARE LA DENUNCIA 
Entro 48 ore dallo smarrimento/furto/distruzione/deterioramento/ della patente. 

COSA SERVE 
2 fotografie (possibilmenmte recenti) formato tessera. 

DOCUMENTO PROVVISORIO 
Al momento della denuncia, l'organo di Polizia rilascia un permesso di guida provvisorio che ha validità per 90 giorni. 

RILASCIO DEL DUPLICATO 
In caso di smarrimento/furto/distruzione della patente (o della carta di circolazione) il duplicato viene trasmesso dal D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri ex-Motorizzazione Civile) direttamente a casa del denunciante, entro 90 giorni. La spedizione avviene per posta-contrassegno. 
Questo fa sì che il cittadino non debba più recarsi personalmente presso gli Uffici del D.T.T. (ex-Motorizzazione Civile). 

N.B.- Al contrario, in caso di deterioramento della Patente (o della Carta di Circolazione) la richiesta di duplicato va presentata dal titolare ancora direttamente al D.T.T. (ex-Motorizzazione Civile - Via Grandi n. 1 - 25125 Brescia). 



PATENTE STRANIERA 
I titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione Europea o appartenenti allo Spazio Economico Europeo possono guidare in Italia con la loro patente di guida senza alcuna traduzione e senza obbligo di mconversione. Qualora tale patente di guida non preveda scadenza di validità per la propria categoria, vi è però l'obbligo di convertirla in patente italiana entro 2 anni dalla residenza in Italia. Si considera "residente normale" lo straniero che dimora nel territorio italiano per almento 185 giorni l'anno (art. 118 bis CdS). E' sempre possibile richiedere la conversione della patente di guida straniera con quella italiana.

I titolari di patente di guida rilasciata da Stati non appartenenti all'UE nè al SEE possono guidare con la propria patente i veicoli per i quali la stessa è valida, ma devono essere muniti di permesso internazionale di guida rilasciato dal proprio Stato di appartenenza ovvero di traduzione ufficiale in lingua italiana. Ciò è consentito soltanto fino ad un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, dopo tale anno dovranno necessariamente munirsi della patente di guida italiana. La patente di guida straniera deve essere in corso di validità.
 
SANZIONI:

TITOLARE PATENTE STATO NON UE-SEE RESIDENTE DA OLTRE UN ANNO CON PATENTE ESTERA SCADUTA:
L'illecito costituisce reato penale come per la guida senza aver conseguito patente. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni. Se il veicolo è ciclomotore o motociclo lo stesso è sequestrato ai fini della confisca.

RESIDENTE DA MENO DI UN ANNO TITOLARE DI PATENTE ESTERA SCADUTA:
SANZIONE PECUNIARIA: € 155,00
SANZIONE ACCESSORIA: ritiro documento di guida e trasmissione alla Prefettura competente per territorio della commessa infrazione.

TITOLARE PATENTE STATO NON UE-SEE RESIDENTE DA OLTRE UN ANNO CON PATENTE ESTERA VALIDA:
SANZIONE PECUNIARIA: € 155,00
SANZIONE ACCESSORIA: ritiro patente di guida e trasmissione alla Prefettura competente per territorio della commessa infrazione.

CIRCOLAZIONE CON PATENTE DI STATO NON UE-SEE SENZA PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA O TRADUZIONE UFFICIALE:
SANZIONE PECUNIARIA: €400,00

 
CHI :  

Polizia Locale, P.zza Aldo Moro, 1 - Piano Terra
 
RESPONSABILE :
Andrea Agnini