MULTE - Informazioni

Ultima modifica 3 gennaio 2023

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
 
L'Agente di Polizia Locale, nell'accertare eventuali violazioni alle norme del Codice della Strada, redige:
  • avviso di violazione - quando il veicolo sia stato lasciato in sosta senza che a bordo vi sia il conducente e/o il proprietario. Il pagamento della sanzione amministrativa indicata sull'avviso, che viene lasciato sul veicolo, può essere effettuato entro 10 giorni dalla data della violazione, diversamente occorre attendere il verbale che deve essere notificato, entro 90 giorni dalla data della violazione, al trasgressore o al proprietario del veicolo (art. 201 D. L.vo 285/92);
  • verbale di contestazione - Viene redatto in presenza di trasgressore e immediatamente contestatogli. In caso il proprietario del veicolo sia diverso dal conducente e non sia presente, copia dello stesso verbale verrà notificato tramite servizio postale anche al proprietario. La notifica tramite servizio postale avviene anche per accertamenti di violazioni per le quali non sia stato possibile fermare il conducente, o per violazioni che sono emerse a seguito di ulteriori postumi accertamenti. Della mancata contestazione immediata del verbale al conducente e/o proprietario del veicolo va indicata la ragione nel verbale stesso. La notifica tramite servizio postale deve avvenire entro 90 giorni dalla violazione.

Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione al trasgressore, pena il raddoppio della sanzione pecuniaria.
E' stato recentemente introdotto lo sconto del 30% della sanzione in caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione del'infrazione. Sul verbale sono riportate entrambe le cifre del pagamento.

Qualora la notifica venga effettuata a soggetto estraneo alla violazione, per esempio a seguito di vendita del veicolo precedente alla violazione, questi può, producendo documentazione comprovante il passaggio di proprietà, recarsi presso l'Ufficio che procede alla rinotificazione del verbale al nuovo proprietario.

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento e viene iscritto a ruolo secondo le norme di legge. Avverso la cartella di pagamento, notificata dal concessionario della riscossione dei tributi, è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace competente per luogo della avvenuta violazione (per verbali elevati in Calcinato è competente il Giudice di Pace di Brescia), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, (art.22 e 23 Legge 689/81). L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Il giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 Legge 689/81. 

 
CHI :  

Polizia Locale, P.zza Aldo Moro, 1 - Piano Terra
 
RESPONSABILE :
Andrea Agnini