CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
in vigore da agosto 2014
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune o dall’estero, di cambio di abitazione all’interno del Comune e di emigrazione all’estero.
Dal 9 maggio 2012 gli utenti possono presentare la dichiarazione di residenza o di trasferimento residenza all’estero nei seguenti modi:
- direttamente all'Ufficio Servizi Demografici in Piazza Aldo Moro n. 1 – piano terra nei seguenti giorni ed orari: lun., merc. e ven. su appuntamento dalle 09.00 alle 12.30; mart. senza appuntamento dalle 09.00 alle 12.30 ; giov. senza appuntamento dalle 16.00 alle 18.00;
- accedendo al portale ministeriale https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
- tramite posta raccomandata, indirizzata a: Comune di Calcinato - Uff. Anagrafe – piazza Aldo Moro n. 1 – 25011 CALCINATO (BS);
- a mezzo fax al numero 030 9636144;
- per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica: demografici@comune.calcinato.bs.it oppure all'indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
CONDIZIONE DI RICEVIBILITA' DELLA DICHIARAZIONE
AI fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che i modelli "allegato 1" (dichiarazione di residenza) o "allegato 2" (dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero) siano compilati nelle parti obbligatorie.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, oltre che dal richiedente, da tutti i componenti maggiorenni della famiglia.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, il quale deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Il cittadino di Stato NON appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà, entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla presentazione della richiesta provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica. Nel caso di riscontro negativo all'accertammento sarà ripristinata d'ufficio la situazione anagrafica precedente alla presentazione dell'istanza ( del cui respingimento l'interessato riceverà formale comunicazione), mentre nel caso di esito positivo la residenza si intenderà confermata con decorrenza pari alla data della richiesta (silenzio-assenso a cui non seguirà alcuna comunicazione di accoglimento).
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che
in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000[1], i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
[1]Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 75 del D.P.R. 445/2000 (Decadenza dei benefici):1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 76, comma 1, del D.P.R. 445/2000 (Norme penali):1. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
CHI :
Sede comunale: P.zza Aldo Moro, 1
RESPONSABILE :
Paolo Bertazzoli