Cittadinanza Italiana - art. 4, comma 2, Legge 91/1992
Ultima modifica 28 febbraio 2024
I cittadini stranieri nati in Italia e qui residenti legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età possono presentare, una volta compiuto il diciottesimo e prima di compiere il diciannovesimo anno d'età, una dichiarazione di volontà ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
Tale dichiarazione di volontà deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 3 del D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 e dalla legge n. 94 del 15.07.2009 (versamento del contributo di € 250,00 per le istanze di cittadinanza).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi demografici negli orari di apertura al pubblico oppure telefonare al numero 030 9989218.